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Ley Italiana de Documento Informático
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre
1997, n. 513
(Gazzetta ufficiale n. 87 Serie generale parte prima del 15
aprile 1999)
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Sentita l’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state
conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni
di coordinamento delle attività, anche di carattere
normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997
n. 59, 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, nonché
i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici
presso le pubbliche amministrazioni;
DECRETA:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici, di cui all’art. 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative
e gestionali di cui all’art. 3, comma 3, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
Art. 2
1. Le regole tecniche, di cui all’articolo
1, sono riportate nell’allegato tecnico del presente
decreto, suddivise in cinque titoli recanti: Regole tecniche
di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi,
regole tecniche sulla validazione temporale e per la protezione
dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche
amministrazioni e disposizioni finali.
Art. 3
1. Le firme digitali certificate ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti
a quelle generate in conformità con le regole tecniche
stabilite dal presente decreto.
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo
in conformità dei regolamenti ivi vigenti, sono ritenuti
conformi alle regole tecniche stabilite dal presente decreto
se tali regolamenti assicurano livelli equivalenti di funzionalità
e sicurezza.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche
agli Stati non appartenenti all'Unione Europea con i quali
siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento
reciproco.
p. il Presidente: Bassanini
ALLEGATO TECNICO
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre
1997, n. 513.
TITOLO I
Regole tecniche di base
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche
si applicano le definizioni contenute nell’art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513. S’intende, inoltre:
per "titolare" di una coppia di
chiavi asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita
la firma digitale generata con la chiave privata della coppia,
ovvero il responsabile del servizio o della funzione che utilizza
la firma mediante dispositivi automatici;
per "impronta" di una sequenza
di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza
predefinita generata mediante l’applicazione alla prima
di una opportuna funzione di hash;
per "funzione di hash", una funzione
matematica che genera, a partire da una generica sequenza
di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di
fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza
di simboli binari che la generi, ed altresì risulti
di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di
simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.
per "dispositivo di firma", un
apparato elettronico programmabile solo all’origine,
facente parte del sistema di validazione, in grado almeno
di conservare in modo protetto le chiavi private e generare
al suo interno firme digitali;
per "evidenza informatica", una
sequenza di simboli binari che può essere elaborata
da una procedura informatica;
per "marca temporale", un’evidenza
informatica che consente la validazione temporale;
Art. 2 - Algoritmi di
generazione e verifica delle firme digitali
1. Per la generazione e la verifica delle
firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:
RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).
DSA (Digital Signature Algorithm).
Art. 3 - Algoritmi di
hash
1. La generazione dell’impronta si
effettua impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite
nella norma ISO/IEC 10118-3:1998:
Dedicated Hash-Function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160;
Dedicated Hash-Function 3, corrispondente
alla funzione SHA-1.
Art. 4 - Caratteristiche
generali delle chiavi
1. Una coppia di chiavi può essere
attribuita ad un solo titolare.
2. Se la firma del titolare viene apposta
per mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata
una chiave diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.
3. Se la procedura automatica fa uso di più
dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve
essere utilizzata una chiave diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi
ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti
tipologie:
chiavi di sottoscrizione, destinate alla
generazione e verifica delle firme apposte o associate ai
documenti;
chiavi di certificazione, destinate alla
generazione e verifica delle firme apposte ai certificati
ed alle loro liste di revoca (CRL) o sospensione (CSL);
chiavi di marcatura temporale, destinate
alla generazione e verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l’uso di
una chiave per funzioni diverse da quelle previste dalla sua
tipologia.
6. La lunghezza minima delle chiavi è
stabilita in 1024 bit.
7. Il soggetto certificatore determina il
termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità
delle chiavi in funzione degli algoritmi impiegati, della
lunghezza delle chiavi e dei servizi cui esse sono destinate.
Art. 5 - Generazione delle
chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi
deve essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino,
in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
l’unicità e la robustezza della coppia generata,
nonché la segretezza della chiave privata.
2. Il sistema di generazione delle chiavi
deve comunque assicurare:
la rispondenza della coppia ai requisiti
imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
l’equiprobabilità di generazione
di tutte le coppie possibili;
l’identificazione del soggetto che
attiva la procedura di generazione.
3. La rispondenza dei dispositivi di generazione
delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti
dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell’ITSEC o superiori.
Art. 6 - Modalità
di generazione delle chiavi
1. La generazione delle chiavi di certificazione
e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente
dal responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere
generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione
effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all’interno
del dispositivo di firma.
Art. 7 - Generazione delle
chiavi al di fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene
su un sistema diverso da quello destinato all’uso della
chiave privata, il sistema di generazione deve assicurare:
l’impossibilità di intercettazione
o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta
durante l’esecuzione della procedura;
il trasferimento della chiave privata, in
condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma
in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere
isolato, dedicato esclusivamente a questa attività
ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze
ed intercettazioni.
3. L’accesso al sistema deve essere
controllato e ciascun utente preventivamente identificato.
Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale
di controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia
di chiavi, l’intero sistema deve procedere alla verifica
della propria configurazione, dell’autenticità
ed integrità del software installato e dell’assenza
di programmi non previsti dalla procedura.
5. La conformità del sistema ai requisiti
di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere
verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione
E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC, o superiori.
Art. 8 - Conservazione
delle chiavi
1. Le chiavi private sono conservate e custodite
all’interno di un dispositivo di firma. È possibile
utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più
chiavi.
2. È vietata la duplicazione della
chiave privata o dei dispositivi che la contengono.
3. Per fini particolari di sicurezza, è
consentita la suddivisione della chiave privata su più
dispositivi di firma.
4. Il titolare delle chiavi deve:
conservare con la massima diligenza la chiave
privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne
l’integrità e la massima riservatezza;
conservare le informazioni di abilitazione
all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo
contenente la chiave;
richiedere immediatamente la revoca delle
certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi
di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.
Art. 9 - Formato della
firma
1. Le firme generate secondo le regole contenute
nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate
da enti riconosciuti a livello nazionale od internazionale
ovvero a specifiche pubbliche (Publicly Available Specification
– PAS).
2. Alla firma digitale deve essere allegato
il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare
per la verifica.
Art. 10 - Generazione
e verifica delle firme
1. Gli strumenti e le procedure utilizzate
per la generazione, l’apposizione e la verifica delle
firme digitali debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente
e senza ambiguità, i dati a cui la firma si riferisce
e richiedere conferma della volontà di generare la
firma.
2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica, purché l’attivazione
della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà
del sottoscrittore.
3. La generazione della firma deve avvenire
all’interno di un dispositivo di firma così che
non sia possibile l’intercettazione del valore della
chiave privata utilizzata.
4. Prima di procedere alla generazione della
firma, il dispositivo di firma deve procedere all’identificazione
del titolare.
5. La conformità degli strumenti utilizzati
per la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti
dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri
previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell’ITSEC o superiori.
6. La conformità degli strumenti utilizzati
per la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti
dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri
previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell’ITSEC o superiori.
Art. 11 - Informazioni
contenute nei certificati
1. I certificati debbono contenere almeno
le seguenti informazioni:
numero di serie del certificato;
ragione o denominazione sociale del certificatore;
codice identificativo del titolare presso
il certificatore;
nome cognome e data di nascita ovvero ragione
o denominazione sociale del titolare;
valore della chiave pubblica;
algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;
inizio e fine del periodo di validità
delle chiavi;
algoritmo di sottoscrizione del certificato.
2. Dal certificato deve potersi desumere
in modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.
3. Se il certificato è relativo ad
una coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, possono essere indicati:
eventuali limitazioni nell’uso della
coppia di chiavi;
eventuali poteri di rappresentanza;
eventuali abilitazioni professionali.
4. Se il certificato è relativo ad
una coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, deve essere altresì indicato
l’uso delle chiavi per la certificazione.
5. Se il certificato è relativo ad
una coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle
informazioni prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:
uso delle chiavi per la marcatura temporale;
identificativo del sistema di marcatura temporale
che utilizza le chiavi.
Art. 12 - Formato dei
certificati
1. I certificati e le relative liste di revoca
debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con
le estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica
pubblica PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 13 - Modalità
di accesso al registro dei certificati
1. L’accesso al registro dei certificati
mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità
compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica
pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Il certificatore ha facoltà di
fornire modalità di accesso al registro dei certificati
aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 1.
3. Ciascun certificatore deve pubblicare
gli indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è
possibile accedere al registro, attraverso l’elenco
pubblico di cui all’articolo 8 comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione delle chiavi
Art. 14 - Chiavi dell’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
1. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione può delegare la certificazione
delle proprie chiavi al Centro Tecnico per l’assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica
amministrazione, istituito dall'articolo 17, comma 19, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più
codici identificativi idonei per la verifica del valore della
chiave pubblica.
Art. 15 - Elenco pubblico
dei certificatori
1. L’elenco pubblico tenuto dall’Autorità
ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, contiene per ogni
certificatore le seguenti informazioni:
Ragione o denominazione sociale,
Sede legale,
Rappresentante legale,
Nome X.500,
Indirizzo Internet,
Elenco numeri telefonici di accesso,
Lista dei certificati delle chiavi di certificazione,
Manuale operativo,
Data di cessazione e certificatore sostitutivo.
L’elenco pubblico è sottoscritto
dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione.
Art. 16 - Richiesta di
iscrizione all’elenco pubblico dei certificatori
1. Chiunque intenda esercitare l’attività
di certificatore deve inoltrare all’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, secondo
le modalità da questa definite con apposita circolare,
domanda di iscrizione nell’elenco pubblico di cui all’articolo
8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
copia del manuale operativo;
copia del piano per la sicurezza;
profilo del personale responsabile della
generazione delle chiavi, della emissione dei certificati
e della gestione del registro delle chiavi;
copia della polizza assicurativa a copertura
dei rischi dell’attività e dei danni causati
a terzi.
3. L’Autorità ha facoltà
di chiedere integrazioni della documentazione presentata.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione la
domanda di iscrizione nell’elenco pubblico è
accettata ovvero respinta con provvedimento motivato. La richiesta
di documentazione integrativa sospende il decorso dei termini.
5. Il Centro Tecnico per l’assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica
amministrazione è iscritto nell’elenco pubblico
dei certificatori con riferimento ai compiti definiti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997,
n. 522 ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni
delle presenti regole tecniche.
Art. 17 - Iscrizione nell’elenco
pubblico dei certificatori
1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione
sia stata accettata, deve predisporre con l’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione un
sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare
le informazioni previste dal presente decreto.
2. Il certificatore deve fornire le informazioni
di cui al comma 1 dell’articolo 15, nonché i
certificati relativi alle proprie chiavi di certificazione,
generati conformemente alle modalità previste dall’articolo
19.
3. Il certificatore deve generare un proprio
certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo
nel proprio registro dei certificati.
4. Il certificatore deve mantenere copia
della lista, sottoscritta dall’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione, dei certificati relativi alle
chiavi di certificazione di cui all’articolo 15, comma
1, lettera g), che deve rendere accessibile per via telematica.
Art. 18 - Verifica
dei requisiti dei certificatori
1. Al verificarsi di ogni variazione dei
requisiti di cui all’art. 16 o, comunque, allo scadere
di un anno dalla data della precedente richiesta o comunicazione,
il certificatore deve confermare per iscritto all’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione la
permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività
di certificazione.
2. Il venir meno di uno o più requisiti
tra quelli indicati all’art. 16 è causa di cancellazione
dall’elenco.
3. Le modalità di esecuzione delle
disposizioni del presente articolo sono stabilite con circolare
dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione.
4. Per l’esercizio delle attività
di verifica e controllo previste dalle presenti disposizioni,
l’Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere
ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei
propri compiti, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 19 - Generazione
delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione
deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli articoli
5, 6 e 7.
2. Per ciascuna chiave di certificazione
il certificatore deve generare un certificato sottoscritto
con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.
Art. 20 - Cessazione
dell’attività
1. Il certificatore che intende cessare l’attività
è tenuto a comunicare all’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione la data
di cessazione con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando
il certificatore sostitutivo ovvero il depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
2. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione rende nota nell’elenco
pubblico la data di cessazione con l’indicazione del
certificatore sostitutivo ovvero del depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto
alla cessazione dell’attività, il certificatore
deve informare i possessori di certificati da esso emessi,
specificando che tutti i certificati non scaduti al momento
della cessazione debbono essere revocati.
Art. 21 - Certificazione
tra certificatori
1. È consentito ai certificatori definire
accordi di certificazione.
2. Con l’accordo di certificazione,
un certificatore emette a favore dell’altro un certificato
relativo a ciascuna chiave di certificazione che viene riconosciuta
nel proprio ambito.
3. I certificati di cui al comma 2 debbono
definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi
manuali operativi considerate equivalenti.
Art. 22 - Registrazione
dei titolari
1. Per ottenere la certificazione di una
chiave pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato
presso il certificatore. La richiesta di registrazione deve
essere redatta per iscritto e deve essere conservata a cura
del certificatore per almeno 10 anni.
2. Al momento della registrazione il certificatore
deve verificare l’identità del richiedente. È
data facoltà al certificatore di definire, pubblicandole
nel manuale operativo, le modalità di identificazione
degli utenti.
3. Il certificatore deve attribuire a ciascun
titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce
l’univocità nell’ambito dei propri utenti.
Al medesimo soggetto sono attribuiti codici identificativi
distinti per ciascuno dei ruoli per i quali egli può
firmare.
Art. 23 - Uso di pseudonimi
1. I dati di cui all’art. 11, comma
1, lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato,
da uno pseudonimo.
2. La presenza di uno pseudonimo in luogo
dei dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel
certificato.
3. Il certificatore ha l’obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identità
del titolare per almeno 10 anni dopo la scadenza del certificato.
Art. 24 - Obbligo di informazione
1. Il certificatore deve informare espressamente
il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da
quest’ultimo assunti in merito alla protezione della
segretezza della chiave privata ed alla conservazione ed all’uso
dei dispositivi di firma.
2. Il certificatore deve informare espressamente
il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati
con altri certificatori ai sensi dell'articolo 21.
Art. 25 - Comunicazione
tra certificatore e titolare
1. Al momento della registrazione il certificatore
può fornire al titolare gli strumenti necessari per
realizzare un sistema di comunicazione sicuro che consenta,
quando il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili
per la sua autenticazione, di effettuare per via telematica
le seguenti operazioni:
personalizzazione dei dispositivi di firma;
richiesta della certificazione di chiavi
generate al di fuori dell’ambiente del certificatore;
richiesta di revoca immediata di un certificato.
2. In assenza del sistema di comunicazione
sicuro le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate
presso il certificatore.
Art. 26 - Personalizzazione
del dispositivo di firma
1. La personalizzazione del dispositivo di
firma consiste in:
acquisizione da parte del certificatore dei
dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e
loro associazione al titolare;
registrazione, nel dispositivo di firma,
dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;
registrazione, nel dispositivo di firma,
dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del
certificatore.
2. Durante la personalizzazione del dispositivo
di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.
3. La personalizzazione del dispositivo di
firma è registrata nel giornale di controllo.
Art. 27 - Richiesta di
certificazione
1. Il titolare che intende ottenere la certificazione
di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta, attraverso
il sistema di comunicazione di cui all’articolo 25,
o con altro meccanismo previsto dal manuale operativo.
2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente
indicate le informazioni che il soggetto non desidera che
siano inserite nel certificato.
3. La richiesta di certificazione deve essere
conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore
ai 10 anni.
Art. 28 - Generazione
dei certificati
1. Prima di emettere il certificato il certificatore
deve:
accertarsi dell’autenticità
della richiesta;
verificare che la chiave pubblica di cui
si richiede la certificazione non sia stata certificata da
uno dei certificatori iscritti nell’elenco.
richiedere la prova del possesso della chiave
privata e verificare il corretto funzionamento della coppia
di chiavi, eventualmente richiedendo la sottoscrizione di
uno o più documenti di prova.
2. Qualora la verifica di cui alla lettera
b) del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi
alla chiave di cui viene richiesta la certificazione rilasciati
ad un titolare diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione
deve essere rigettata. L’evento deve essere registrato
nel giornale di controllo e segnalato al titolare della chiave
già certificata. Se è stata fornita la prova
di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già
certificata deve essere avviata la procedura di revoca dei
certificati secondo quanto previsto dall’articolo 30.
3. Il certificato deve essere generato con
un sistema conforme a quanto previsto dall’articolo
42.
4. Il certificato deve essere pubblicato
mediante inserimento nel registro dei certificati gestito
dal certificatore. Il momento della pubblicazione deve essere
attestato mediante generazione di una marca temporale, che
deve essere conservata fino alla scadenza della validità
della chiavi.
5. Il certificato emesso e la relativa marca
temporale debbono essere inviati al titolare.
6. Per ciascun certificato emesso il certificatore
deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare
in caso di emergenza per l’autenticazione della eventuale
richiesta di revoca del certificato.
7. La generazione dei certificati è registrata nel
giornale di controllo.
Art. 29 - Revoca dei certificati
relativi a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca di un certificato determina
la cessazione anticipata della sua validità.
2. La revoca può avvenire su richiesta
del titolare o del terzo interessato di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
3. La revoca del certificato viene effettuata
dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle
liste di certificati revocati (CRL) da lui gestite. La revoca
del certificato è efficace a partire dal momento della
pubblicazione della lista che lo contiene ed è definitiva.
4. Il momento di pubblicazione della lista
deve essere asseverato mediante l’apposizione di una
marca temporale.
5. Se la revoca avviene a causa della possibile
compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore
deve procedere immediatamente alla pubblicazione dell’aggiornamento
della lista di revoca.
6. La revoca dei certificati è annotata
nel giornale di controllo.
Art. 30 - Revoca su iniziativa
del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore
che intende revocare un certificato deve darne comunicazione
al titolare, specificando i motivi della revoca nonché
la data e l’ora a partire dalla quale il certificato
non è più valido.
Art. 31 - Revoca
su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere redatta
per iscritto dal titolare specificando la motivazione della
revoca e la sua decorrenza.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative di inoltro
della richiesta debbono essere specificate dal certificatore
nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l’autenticità
della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto.
Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la
modalità prevista dal comma 2.
5. Se il certificatore non ha la possibilità
di accertare in tempo utile l’autenticità della
richiesta, procede alla sospensione del certificato.
Art. 32 - Revoca
su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo
interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata
della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta
al titolare.
Art. 33 - Sospensione
dei certificati
1. La validità di un certificato può
essere sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
ovvero su iniziativa del certificatore.
2. La sospensione del certificato è
effettuata dal certificatore attraverso il suo inserimento
in una delle liste dei certificati sospesi e diviene efficace
dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
La data e l’ora di pubblicazione sono garantite dall’apposizione
di una marca temporale.
3. La sospensione dei certificati è
annotata nel giornale di controllo.
Art. 34 - Sospensione
su iniziativa del certificatore
1. Il certificatore che intende sospendere
un certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare,
specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. L’avvenuta sospensione del certificato
deve essere notificata al titolare specificando la data e
l’ora a partire dalla quale il certificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da
una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione
della chiave, il certificatore deve procedere immediatamente
alla pubblicazione della sospensione.
Art. 35 - Sospensione
su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere
redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione
ed il periodo durante il quale la validità del certificato
deve essere sospesa.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative di inoltro
della richiesta debbono essere specificate dal certificatore
nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l’autenticità
della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine
richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate
con la modalità prevista dal comma 2.
5. In caso di emergenza è possibile
richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando
il codice previsto dal comma 6 dell’articolo 28. La
richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando
una delle modalità previste dal certificatore.
Art. 36 - Sospensione
su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del
terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata
della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta
al titolare.
Art. 37 - Sostituzione
delle chiavi di certificazione
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza
del certificato relativo ad una chiave di certificazione il
certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando,
con le modalità previste dall’articolo 19, una
nuova coppia di chiavi.
2. In aggiunta al certificato previsto dal
comma 1, il certificatore deve generare un certificato relativo
alla nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata
della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica
sottoscritto con la nuova chiave privata.
3. I certificati generati secondo quanto
previsto dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la
quale provvede all’aggiornamento della lista di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro
ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo
17, comma 4.
Art. 38 - Revoca dei certificati
relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad
una coppia di chiavi di certificazione è consentita
solo nei seguenti casi:
compromissione della chiave segreta;
guasto del dispositivo di firma;
cessazione dell’attività.
2. La revoca deve essere notificata entro
24 ore all’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione ed a tutti i possessori di certificati
sottoscritti con la chiave segreta appartenente alla coppia
revocata.
3. Il certificato revocato deve essere inserito
in una lista di revoca aggiornata immediatamente.
4. I certificati per i quali risultino contemporaneamente
compromesse sia la chiave di certificazione con cui sono stati
sottoscritti, sia quella utilizzata per la generazione della
marca temporale di cui al comma 4 dell’articolo 28 debbono
essere revocati.
5. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede all’aggiornamento
della lista di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione
ai sensi dell’articolo 17, comma 4.
Art. 39 - Sostituzione
delle chiavi dell’Autorità
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza
della coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell’elenco
pubblico dei certificatori, l’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede alla generazione e
certificazione di una nuova coppia di chiavi.
2. Copia degli elementi contenuti nell’elenco
pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova
coppia di chiavi.
3. La lista di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera g) è inviata ai certificatori per
la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4.
Art. 40 - Revoca dei certificati
relativi alle chiavi dell’Autorità
1. I certificati relativi alle chiavi dell’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione possono
essere revocati solo in caso di compromissione della chiave
segreta ovvero di guasto del dispositivo di firma.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1,
l’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione richiede a ciascun certificatore la revoca
immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi dell’art.
17 .
3. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione
della chiave revocata secondo quanto previsto dall’articolo
39.
Art. 41 - Requisiti di
sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione
utilizzati nelle attività di certificazione per la
generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e
la gestione del registro dei certificati, deve essere conforme
almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2
o a quella C2 delle norme TCSEC.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si
applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.
Art. 42 - Caratteristiche
del sistema di generazione dei certificati
1. La generazione dei certificati deve avvenire
su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione,
situato in locali adeguatamente protetti.
2. L’entrata e l’uscita dai locali
protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.
3. L’accesso ai sistemi di elaborazione
deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate,
esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso
un’opportuna procedura di riconoscimento da parte del
sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L’inizio e la fine di ciascuna sessione
sono registrate sul giornale di controllo.
Art. 43 - Registro dei
certificati
1. Nel registro dei certificati debbono essere
presenti i seguenti elementi:
i certificati emessi dal certificatore;
la lista dei certificati revocati;
la lista dei certificati sospesi.
2. Il certificatore può suddividere
le liste dei certificati revocati e sospesi in più
liste distinte.
3. Il certificatore può replicare
il registro dei certificati su più siti, purché
sia garantita la consistenza e l’integrità delle
copie.
4. Il registro dei certificati è accessibile
a qualsiasi soggetto secondo le modalità previste dall’articolo
13.
Art. 44 - Requisiti
del registro dei certificati
1. Il certificatore deve mantenere una copia
di riferimento del registro dei certificati inaccessibile
dall’esterno, allocata su un sistema sicuro istallato
in locali protetti.
2. Il certificatore deve sistematicamente
verificare la conformità tra la copia operativa e la
copia di riferimento del registro dei certificati, qualsiasi
discordanza deve essere immediatamente segnalata ed annotata
nel registro operativo.
3. L’effettuazione delle operazioni
che modificano il contenuto del registro dei certificati deve
essere possibile solo per il personale espressamente autorizzato.
4. Tutte le operazioni che modificano il
contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale
di controllo.
5. La data e l’ora di inizio e fine
di ogni intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati
non risulta accessibile dall’esterno, nonché
quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua
funzionalità interna non risulta disponibile debbono
essere annotate sul giornale di controllo.
6. Almeno una copia di sicurezza della copia
operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati
deve essere conservata in armadi di sicurezza distinti, situati
in locali diversi.
Art.
45 - Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure
applicate dal certificatore nello svolgimento della propria
attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato
presso l’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione e pubblicato a cura del certificatore
in modo da essere consultabile per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
a. dati identificativi del certificatore;
b. dati identificativi della versione del manuale operativo;
c. responsabile del manuale operativo;
d. definizione degli obblighi del certificatore, del titolare
e di quanti accedono per la verifica delle firme;
e. definizione delle responsabilità e delle eventuali
limitazioni agli indennizzi;
f. tariffe;
g. modalità di identificazione e registrazione degli
utenti;
h. modalità di generazione delle chiavi;
i. modalità di emissione dei certificati;
l. modalità di sospensione e revoca dei certificati;
m. modalità di sostituzione delle chiavi;
n. modalità di gestione del registro dei certificati;
o. modalità di accesso al registro dei certificati;
p. modalità di protezione della riservatezza;
q. procedure di gestione delle copie di sicurezza;
r. procedure di gestione degli eventi catastrofici.
Art. 46 - Piano per la
sicurezza
Il responsabile della sicurezza deve definire
un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti
almeno i seguenti elementi:
a. struttura generale, modalità operativa
e struttura logistica dell’organizzazione;
b. descrizione dell’infrastruttura di sicurezza per
ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;
c. allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili dell’organizzazione;
d. elenco del personale e sua allocazione negli uffici;
e. attribuzione delle responsabilità;
f. algoritmi crittografici utilizzati;
g. descrizione delle procedure utilizzate nell’attività
di certificazione;
h. descrizione dei dispositivi istallati;
i. descrizione dei flussi di dati;
l. procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
m. procedura di gestione dei disastri;
n. analisi dei rischi;
o. descrizione delle contromisure;
p. specificazione dei controlli.
2. Il piano per la sicurezza deve essere
conforme a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza dei dati
personali.
Art. 47 - Giornale di
controllo
1. Il giornale di controllo è costituito
dall’insieme delle registrazioni effettuate automaticamente
dai dispositivi istallati presso il certificatore, allorché
si verificano le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate
indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere associata
la data e l’ora in cui essa è stata effettuata.
4. Il giornale di controllo deve essere tenuto
in modo da garantire l’autenticità delle annotazioni
e consentire la ricostruzione con la necessaria accuratezza
di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L’integrità del giornale
di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale
di controllo debbono essere archiviate con le modalità
previste dal presente decreto e conservate per un periodo
non inferiore a 10 anni.
Art. 48 - Sistema
di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attività
di certificazione, il sistema di qualità del certificatore
deve essere certificato secondo le norme ISO 9002.
2. Il manuale della qualità deve essere
depositato presso l’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione e disponibile presso il certificatore.
Art. 49 - Organizzazione
del personale del certificatore
1. L’organizzazione del personale del
certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:
a. responsabile della sicurezza;
b. responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
c. responsabile della personalizzazione dei dispositivi di
firma;
d. responsabile della generazione dei certificati;
e. responsabile della gestione del registro dei certificati;
f. responsabile della registrazione degli utenti;
g. responsabile della sicurezza dei dati;
h. responsabile della crittografia;
i. responsabile dei servizi tecnici;
l. responsabile dell’auditing.
2. È possibile attribuire al medesimo
soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma
1 purché tra loro compatibili.
3. Sono compatibili tra loro le funzioni
specificate nei sottoindicati raggruppamenti:
generazione e custodia delle chiavi, generazione
dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di firma,
crittografia, sicurezza dei dati;
registrazione degli utenti, gestione del
registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati.
Art. 50 - Requisiti di
onorabilità del certificatore
1. I requisiti di onorabilità richiesti
dall’art. 8, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti
con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.
Art. 51 - Requisiti di
competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni
previste dall’articolo 49 deve aver maturato una esperienza
almeno quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione
di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema
di certificazione deve essere previsto un apposito corso di
addestramento.
TITOLO III
Regole per la validazione temporale e per la protezione dei
documenti informatici
Art. 52 - Validazione
temporale
1. Una evidenza informatica è sottoposta
a validazione temporale con la generazione di una marca temporale
che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un
apposito sistema elettronico sicuro in grado di:
mantenere la data e l’ora conformemente
a quanto richiesto dal presente decreto;
generare la struttura di dati contenente
le informazioni specificate dall’articolo 53;
sottoscrivere digitalmente la struttura di
dati di cui alla lettera b).
Art. 53 - Informazioni
contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno
le seguenti informazioni:
identificativo dell’emittente;
numero di serie della marca temporale;
algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
identificativo del certificato relativo alla
chiave di verifica della marca;
data ed ora di generazione della marca;
identificatore dell’algoritmo di hash
utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza
informatica sottoposta a validazione temporale;
valore dell’impronta dell’evidenza
informatica.
2. La marca temporale può inoltre
contenere un identificatore dell’oggetto a cui appartiene
l’impronta di cui alla lettera g) del comma 1.
3. La data e l’ora contenute nella
marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo
Universale Coordinato UTC.
Art. 54 - Chiavi di marcatura
temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la
validazione temporale deve essere univocamente associata ad
un sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche
temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura
temporale debbono essere sostituite dopo non più di
un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del
loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente
certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati
relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate
chiavi di certificazione diverse da quelle utilizzate per
i certificati relativi alle normali chiavi di sottoscrizione.
Art. 55 - Precisione dei
sistemi di validazione temporale
1. L’ora assegnata ad una marca temporale
deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un
minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui
al Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento
della sua generazione.
Art. 56 - Sicurezza dei
sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale
deve produrre un registro operativo su di un supporto non
riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli
eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal
presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione
che possa modificare il funzionamento dell’apparato
in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente
decreto, ed in particolare con quello di cui al comma 1 dell’articolo
55, deve essere annotato sul registro operativo e causare
il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione temporale
può essere rimosso esclusivamente con l’intervento
di personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti di sicurezza
specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo
i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza
dei meccanismi HIGH dell’ITSEC o superiori. Per le componenti
destinate alla sottoscrizione delle marche temporali si applicano
in ogni caso le disposizioni dell’articolo 10.
Art. 57 - Registrazione
delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un
sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito
archivio digitale fino alla scadenza della chiave pubblica
della coppia utilizzata per la loro generazione.
Art. 58 - Richiesta
di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole
nel manuale operativo, le procedure per l’inoltro della
richiesta di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere l’evidenza
informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.
3. L’evidenza informatica può
essere sostituita da una o più impronte, calcolate
con funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono
essere comunque accettate le funzioni di hash di cui all’articolo
3.
4. La richiesta può specificare l’emissione
di più marche temporali per la stessa evidenza informatica.
In tal caso debbono essere restituite marche temporali generate
con chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali
deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza
tra il momento della ricezione della richiesta e l’ora
riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.
Art. 59 - Protezione dei
documenti informatici
1. Al solo fine di assicurare l’associazione
tra documento informatico e le relative marche temporali,
il certificatore può conservare, dietro richiesta del
soggetto interessato, copia del documento informatico cui
la marca temporale si riferisce.
2. Nel manuale operativo debbono essere definite
le modalità di conservazione e le procedure per la
richiesta del servizio.
Art. 60 - Estensione della
validità del documento informatico
1. La validità di un documento informatico,
i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della
validità della chiave di sottoscrizione, può
essere estesa mediante l’associazione di una o più
marche temporali.
2. Prima della scadenza della marca temporale,
il periodo di validità può essere ulteriormente
esteso associando una nuova marca all’evidenza informatica
costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e
dalle marche temporali già ad esso associate.
3. La presenza di una marca temporale valida
associata ad un documento informatico secondo quanto previsto
dal comma 2, garantisce la validità del documento anche
in caso di compromissione della chiave di sottoscrizione,
purché la marca temporale sia stata generata antecedentemente
a tale evento.
Art. 61 - Archiviazione
dei documenti informatici
1. L’archiviazione dei documenti informatici,
anche se formati secondo quanto previsto dall’articolo
6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, può essere effettuata con le
modalità previste dalla deliberazione 30 luglio 1998,
n. 24 dell’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i documenti informatici si applicano
le procedure previste per i documenti formati all’origine
su supporto informatico di cui all’articolo 6, comma
1, lettera b) della deliberazione indicata al comma 1.
3. Ai documenti informatici non si applicano
le restrizioni di formato previste dall’articolo 6,
comma 1, lettera b) della deliberazione. Il responsabile dell’archiviazione
può convertire il documento informatico in uno di tali
formati, mantenendo nell’archivio il documento originale
come versione iniziale del documento archiviato.
TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche amministrazioni
Art. 62 - Certificazione
da parte delle Pubbliche Amministrazioni
1. Secondo quanto previsto dall’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente
alla certificazioni delle chiavi pubbliche dei propri organi
ed uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza,
osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli
articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi
offerti da certificatori inclusi nell’elenco pubblico
di cui all’articolo 8 dello stesso decreto, nel rispetto
delle norme vigenti per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture.
2. Restano salve le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n 522, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione
temporale del Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti
dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Restano salve le disposizioni contenute
nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente
le modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 63 - Norme transitorie
1. Le disposizioni che richiedono verifiche
secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC
non si applicano nei diciotto mesi successivi alla data di
entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Durante
il periodo transitorio, il fornitore o il certificatore, secondo
le rispettive competenze, devono tuttavia attestare, mediante
autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti
di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.

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