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Codice in materia di protezione
dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio
2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l.
24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001,
n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio
2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676,
recante delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione dei
dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei
dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto
alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio
di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare
o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono
i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che
in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di
dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità
di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le
stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita
da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica",
i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione
o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni",
una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica",
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) "abbonato", qualunque persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona
fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione",
ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto",
il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario
per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi
contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso
una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati
in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a
che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende,
altresì, per:
a) "misure minime", il complesso
delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
b) "strumenti elettronici", gli
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per
la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione",
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente
di una credenziale di autenticazione associata ad una persona
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri
o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione",
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una
persona, che consente di individuare a quali dati essa può
accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione",
l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) "scopi storici", le finalità
di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti
e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità
di indagine statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità
di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati
sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità
e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina
del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità
del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso
ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè
alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura
o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione
di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a
cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti
a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione
di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica,
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti
od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni
e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali
da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile
o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad
un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta
ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna
in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione
in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati
o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata
in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri
per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato,
può essere chiesto un contributo spese non eccedente
i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può
comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI
I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità
del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, ne verificala conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e,
con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato
A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute
nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale
per la liceità e correttezza del trattamento dei dati
personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante
nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare
e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalità attraverso le quali è conoscibile
in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando
è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non
si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione
di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati
per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione
del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi
per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare,
per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è
priva di effetti.
Art. 17. Trattamento
che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione
a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche
a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI
PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico
osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per
gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che
lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando
è prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non
è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione
da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando
sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi
di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici
a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi
e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto
di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui
ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20,
commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo
13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo
i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti,
di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma
1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi
da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti
in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche
a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati perfinalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità
di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito, anche quando
i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono
essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti
a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari
ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti
di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati
di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI
PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi,
i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per
la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche, trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se
la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o divolere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all'attività di gruppi bancari
e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno
e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti
od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25. Divieti
di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali
è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma
1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione
o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie
per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che
i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati
al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni
od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto
di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari
con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione
od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di
utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere
a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione
del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza,
nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta
di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie
per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati
e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nelsuo complesso o l'unità
od organismo periferico che esercita un potere decisionale
del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile
del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità
ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30. Incaricati
del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità
del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito
agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI
DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari
titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione
e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma
di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei
dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano
la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia è definita dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio
di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare
ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi
costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante
e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure
minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza
di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni,
i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti
con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici
e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia
di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti
senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per
lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione
di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina
delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione
degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo
allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che
indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale
o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili
per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di
dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche
di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di
dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti
e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con
analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti
non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con
unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni
ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate
per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità
di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta,
a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno
o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni
da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento
della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità
del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria
e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta
solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è
tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma
2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39. Obblighi
di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte
di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista
da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare
lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica
o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione
ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è
inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni
generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste
di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta
di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare
è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda
un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione
è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto
e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione
e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2.
La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal
Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma
2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze,
il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria
a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO
DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti
all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo
stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti
di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio
consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia
di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili
o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli
20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se
la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di
una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti
consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione
a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste
dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che un
Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello
di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti
vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di
transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari
dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia
sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti
non occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti
con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato
C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti
per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria
di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di
dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti
da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione
e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee
a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche
in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA
GIURIDICA
Art. 51. Principi
generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie
di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52. Dati identificativi
degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi,
con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione
volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici
o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede
in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto
del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria
o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è
omessa l'indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
734 bis del codice penale relativamente alle persone offese
da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2,
le generalità, altri dati identificativi o altri dati
anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo
825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo
è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI
DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti
non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità
di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza
o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tal
fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di
convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate
dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai
soli dati necessari al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità
di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente
da quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia
verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo
11 in riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni
dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni
o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi
di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure
e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti
ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate
le modalità di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per
le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione
e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta
dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto
o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda
i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,
alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri
organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti
per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati
e della conservazione separata da altri dati che non richiedono
il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini
di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati
o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti,
anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione
e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso
a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E
SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli3,
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11,
14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma
1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37,
38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite
e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI
IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso
a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate all'applicazione ditale
disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI
E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando
i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione
di dati provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente
codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità
alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica.
Può essere altresì menzionata l'esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può,
a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine
o collegio professionale può altresì fornire
a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere
materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE,
ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè
al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione
di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di
Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui
al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo
o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori
di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma
2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti
politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio
di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale
di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti
fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali
e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli
e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività
di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti
in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è
consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per
le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare,
è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione
di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo
e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati
per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati
e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia
tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè
in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione
delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonchè al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,
alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobilistatali, all'inventano
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività
di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del
buon andamento,dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività
a requisiti di razionalità, economicità, efficienza
ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo
o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici
economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti
regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili
in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed
informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti
dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di
guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia
di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti
o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni
o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio
di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere
la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile
per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità
di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico,
ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,
di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie
ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato
e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni
e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante
interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività
sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia
di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa
in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice
di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma1, è di rango almeno
pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti
con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento
dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità
in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale
e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario
in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche
in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti
di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno
in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche
o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura
e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione
di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive
o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale,
salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento
ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il
pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento
al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale
per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni
su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione
e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero
per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e
che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata
e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto
della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della
persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione
o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo
di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione
o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì,
ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche
senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità
di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, se la finalità
di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso
può essere prestato con le modalità semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione
del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO II - MODALITÁ
SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente
ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato
o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento
dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto
ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui
al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli
esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati
nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa
del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma
1.
2. L'informativa può essere fornita
per il complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì,
dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno
gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione
a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente
specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico
o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica
su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati
nell'ambito di un'attività professionale prestata in
forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra
in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente
articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di
dati personali che presentano rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca
scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo
in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato
attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa
da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo
o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso
con modalità uniformi e tali da permettere una verifica
al riguardo da parte di altri reparti ed unità che,
anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate di cui
agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo
e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di
dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative
in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti
di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa
da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi
o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario
o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è
integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono
il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione
del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso è documentato, anzichè
con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente
la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce
l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma
1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione
o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica
o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze
e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la
quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità
di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile
per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva
del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore
età l'informativa è fornita all'interessato
anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione
del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure
per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto
dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono,
in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione
a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti
da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine
di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze
di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati
vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi,
avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle
modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato
in occasione della prestazione medica e in ogni operazione
di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti
volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali,
di adeguate modalità per informare i terzi legittimati
in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche
di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti
di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e
reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare
stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che
non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione
di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere resi noti all'interessato o
ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono
autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati
di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate
al contesto nel quale è effettuato il trattamento di
dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale
e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti
attività:
a) attività amministrative correlate
a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata
al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza
e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate
ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni
di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio
1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione
e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei
a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili
è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti
che perseguono direttamente le finalità di cui al comma
1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle
specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati
di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina
in materia di:
a) tutela sociale della maternità
e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura
e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi
di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con
particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare,
anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro,
i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate effettuati, in particolare, al
fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi,
di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore
di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri
socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti
e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma
4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI
MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte
secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di
medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità
11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2.
del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un
tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è
apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione
delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in
modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea
separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria
ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente
separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito
allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente
separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza
della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità
alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1,
basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può
indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità,
per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità
di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette
che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata
l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore
di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua
anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili
anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto
di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi
della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere
di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 91. Dati trattati
mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle
cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformità alla
disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere
i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o
di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda
di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta
è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera
c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato
di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto
o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità
alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la
richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando
le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche
di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi
o registri già istituiti alla data di entrata in vigore
del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza
della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi
ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie
rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo
istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di
cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità
in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili
e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e
di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento
di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti
scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi
e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente
alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli
esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico
nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici
possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare
i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è
cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi
ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi
comprese le università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi ad attività
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici
e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato
di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non
costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono
essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche
per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali,
trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi
scopi.
3. I dati personali possono essere comunque
diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti
in pubblico.
Art. 102. Codice
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche
e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta
di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione
e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta,
la consultazione e la diffusione di documenti concernenti
dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale
o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi
in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli
archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento
dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione
di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi
diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III - TRATTAMENTO
PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per
scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente
capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare o da altri per identificare l'interessato, anche
in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105. Modalità
di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, nè per trattamenti di
dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono
essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente
codice e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate
dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro,
in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi
statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri
scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando
richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati,
tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare
e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione
dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente
ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento
di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza
e alle modalità per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o
da altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione
del consenso degli interessati relativamente al trattamento
dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare
nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati
e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche
in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione
non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei
sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico
nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero
anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma
1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta
degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al
segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi
livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento
di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato
al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto,
può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108. Sistema
statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che
fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto
ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento
dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti
e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici
relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi
di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni
e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche
da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto
nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca
medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi
di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista
da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa
di particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca è oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche
ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato
ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando
il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali
effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità
per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione
del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci
per finalità di occupazione di cui all'articolo 113,
comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali
anche sensibili.
Art. 112. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito
o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme
di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di
collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente
a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari
requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche
in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero
la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè
ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere
compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè
in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali
ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati,
anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e contabile
ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti
collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità
fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti
e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi
da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine
e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi
resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere
m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima
e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI
RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta
di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A
DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo
a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro
e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto
a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità
di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di
dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi
di dati individuati specificamente con il consenso manifestato
ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO,
FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità
e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi
di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità
e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire
la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni
commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'
articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità
e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi
al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati
di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare,
in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento
le procedure e le modalità di funzionamento della banca
di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità
e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle
imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti
di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater,
del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
Art. 121. Servizi
interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni
raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso
di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di
un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo
133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi
legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione
o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato
a dall'utente, è consentito al fornitore del servizio
di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di
una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità
e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi
al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono
più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e
5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato,
ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è
consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso
di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico può trattare i
dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie
a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto,
solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in
ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo
13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti
a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini
di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi
al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la
diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi,
o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento
è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione
o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione
dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta
e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi
che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data
e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato,
al tipo di numerazione, alla località, alla durata
e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare
l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi
da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative
alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito
o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato
relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè
le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono
evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni
in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità
delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare
il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi
delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione
della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante
deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante
una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi
1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi
all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi
o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per
la durata necessari per la fornitura del servizio a valore
aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere
il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano
il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto
di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi
1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la
diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento
è limitato a quanto è strettamente necessario
per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate
di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere
che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari
durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per
un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1
possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli
per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate
di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati
e può richiedere un contributo spese non superiore
ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o
il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente,
da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento
automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire
a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi
di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità
alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento
e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti
prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo
dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma
4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione
delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni
indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità
ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2,
ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma
1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita
di un prodotto o di un servizio, può non richiedere
il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi
analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente
informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio
di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1
o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare
i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell'articolo143, comma 1, lettera b),
altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure
praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica
da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni
ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il
contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere
appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso
la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando,
nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte
di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione
di dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123,
comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di
accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1,
i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità
di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i
dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle altre parti private ferme restando
le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera
f), per il traffico entrante. Il difensore dell’imputato
o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate
al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo
391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato
al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei
dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti
indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità
di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato
prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni caso specifici sistemi
di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati
del trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma
1;
c. individuare le modalità di trattamento
dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento
in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione
dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d. indicare le modalità tecniche
per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di
cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito dall'articolo
3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito,
con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2004, n. 45.
CAPO II - INTERNET E RETI
TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione
e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica,
con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza degli
utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da
soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare
attraverso informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza
e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno
rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità
di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato
per garantire la liceità e la correttezza anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI
E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in
conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO
ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco
dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano
le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista
dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo
27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero,
contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma
1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione
dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano
fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti
di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto
professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice
di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni
al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in
via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione
ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo
12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1
, lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING
DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare
e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di
non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO
E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA
E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI
AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme
di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi
previsti dall'articolo142, per rappresentare una violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione, se non è
possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della
lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del
Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere
gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità
e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli
interessati, o da associazioni che li rappresentano anche
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato
al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile al fini della sua
valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello
per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce
la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento
per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione
del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui
alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio
con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune
o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o
in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie
di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare,vi è
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte
il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie
di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA
A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere
proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello
preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del
titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se
le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta
sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso,il termine per
l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione
del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare
e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto,
del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7;
b) la data della richiesta presentata al
titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette
di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della
domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente
o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare
o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì,
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione
di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente
o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax
o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante
e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione
non è richiesta se la sottoscrizione è apposta
presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto
solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure
per via telematica osservando le modalità relative
alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2,
ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità
del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati
nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato
al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è
possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento
relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile
o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato
al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante,
con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento
la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio
la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è
comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è
dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede,
è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della
controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il
titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1
è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione
del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile
e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonchè
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può
precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico
e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato
alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile
di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente
complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori
quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo
150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto
dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso
ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei
casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146,
comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti
a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento.
Il provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma
1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata
nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta
di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e
dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per
giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio,
adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli
atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni
riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi
1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone
le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario,
del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso
il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce,
per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui
all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma
1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria
del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento
del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale
termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi
motivi il giudice,sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di
un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare
i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle
parti entro un termine non superiore a quindicigiorni. In
tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente
il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti
e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non
compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone,
anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria
al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari
e può disporre la citazione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita
le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella
stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può
concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni
per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in
deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o
in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento
del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente
le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile,
ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza
e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più
di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, nè
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina
il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti
compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità
alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni
e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari
del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in
parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne
il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento
dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici
ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo
l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla
necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo
2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonchè
delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come
reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato
sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del
presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui
si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi
del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia
di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica
di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari
e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388,
e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen
e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio,
del 13 marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del
Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac"
per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità
amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi
previsti per legge, il parere del Garante è reso nei
casi previsti nel termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato
il termine di cui al presente comma, tale termine può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice
o in materia di criminalità informatica è trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi
applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo
organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente
è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità
di reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le
diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico
del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale
è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico
del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità,
anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità
speciale, nonchè l'individuazione dei casi di riscossione
e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi
per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale
di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta
per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio
può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità
ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante
ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste,
in numero non superiore a cinque unità, nei limiti
del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI
E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati,
archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti
da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se
svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora
o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso
informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con
decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro
tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando
è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione
e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti
è redatto sommario verbale nel quale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti
gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti
sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione
a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce
il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso
il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione
a quest'ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente
nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle
ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti
di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono
essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva
la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari
accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili.
Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il componente designato può farsi assistere
da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto
di Stato il componente designato prende visione degli atti
e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui
al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti
di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa
il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità
di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni
di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa
o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace
in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre
fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia
di disciplina del trattamento dei dati personali è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro
a tremila euro.
Art. 163. Omessa
o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa
informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165. Pubblicazione
del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166. Procedimento
di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma
3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per
cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h),
e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento
illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei
a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.
Art. 168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o
in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Art. 169. Misure
di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento
o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
è impartita una prescrizione fissando un termine per
la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità
o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo
scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico
ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22,
23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza
di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre
fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI
DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito
dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è
soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo
114 della Convenzione è il Garante per la protezione
dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti adesso demandati
per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti
di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione
oreclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro
alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità
di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che
nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare
in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi
degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice
di procedura civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del
codice di procedura civile, la parola: "l'originale"
è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura
civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito"
sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti
dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma,
se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore
a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata
e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che
ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per
la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai
commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice
di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice
di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità"
sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela
della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura
civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice
di procedura civile le parole: "del debitore," sono
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito
il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni
a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile.
Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che
la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna
di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando
la notifica non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto
o invito consegnatinon in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano leindicazioni strettamente necessarie.
".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice
di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno
del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo
periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso"
sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze
di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie
ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001,
n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze
di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio
di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne
è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento
ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza
dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità precedente ne dà
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o
di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti
pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici"
sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma
1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo
6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè
le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente
del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti
la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione
del personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità
anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge
4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni
non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti
dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto
del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni
in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale"
e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990,
n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene
a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione
da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni
misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè
della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto
del Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni,
in materia di medicinali per uso umano, è inserito,
infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia
di importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo
5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente
al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre
modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:
"garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4,"
e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti
a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante
per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, è inserito
il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati
personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata
la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano
il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio
centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati
e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato
ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici.
Ai documenti è allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere
comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il
loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 180. Misure
di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33
a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in
vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici
che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto
o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di
cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare
adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla
base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali,
un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando
i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Art. 181. Altre
disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura
regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata,
ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a),
e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il
30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo
37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo
39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa
e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra
di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo
87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio
2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21
bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei
titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente
trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e
degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla data in cui divengono
efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con
modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- In conformità all’articolo 184, comma 2, i
riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Art. 182. Ufficio
del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti
per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico,
del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o
ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante
in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione
del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti
nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale
non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che
abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante
di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997,
n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997,
n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998,
n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001,
n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro
della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di
malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001,
n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6
marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro
della sanità 27ottobre 2000, n. 380, in materia di
flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo
e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
5 giugno 1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a fini
di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi
a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo
9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati
personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente
previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive
europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni
fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza
riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge
e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione
dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25
e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data
di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata
in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore
il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì
i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149,
comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
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